La Toscana è la prima regione a legiferare sulle norma applicative del decreto legge che metterà in atto il cosiddetto “Piano Casa”, anticipando i novanta giorni di tempo che il Governo ha riservato alle regioni perché possano legiferare per quanto di loro competenza. Il Consiglio Regionale ha, infatti, approvato - con un’ampia maggioranza - una legge sull’edilizia indicata con il nome di “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e che rimarrà in vigore fino alla fine del 2010.
L’intervento legislativo risale ai primi di maggio e, oltre a non contenere deroghe per i regolamenti comunali, si attiene a quanto indicato dal Decreto ministeriale 1444 del 1968 per quanto riguarda le altezze massime delle costruzioni e le loro distanze minime. Gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione potranno interessare sia le abitazioni bifamiliari o unifamiliari che, e questo è un elemento interessante, edifici non residenziali, ma a condizione che la superficie utile totale sia inferiore a 350 metri quadri.
Per beneficiare della norma, le costruzioni devono essere registrati al catasto con data antecedente al 31 marzo scorso o per i quali, a quella data, fosse già stata fatta richiesta di variazione catastale. D’altra parte la norma esclude, invece, gli edifici ritenuti abusivi o, che hanno beneficiato di condoni e quelli che si trovano all’interno di riserve naturali e centri storici, oltre a quelli che sono giudicati “di particolare valore storico, architettonico o culturale”. Altra condizione è che le abitazioni siano posizionate in centri abitati e in zone non soggette a rischi idrogeologici.
Gli interventi che sono ammessi per le unità abitative permettono ampliamenti di fino al 20% del volume iniziale per edifici di volumetria inferiore a mille metri cubi, vale a dire che al massimo si potrà effettuare un ampliamento di 200 mc. Se si decide di procedere alla demolizione dell’immobile e successiva ricostruzione allora si potrà effettuare un ampliamento di fino al 35%.
Per quanto riguarda gli edifici a destinazione non residenziale, i limiti di ampliamento sono gli stessi (20% e 35% in caso di abbattimento e riedificazione), ma l’ampliamento complessivo non potrà superare i 70 mq.
Chi volesse iniziare un intervento di ampliamento sarà sufficiente presentare una “Dichiarazione di inizio attività” ma l’edificio non potrà poi subire ulteriori modifiche per un periodo di 5 anni dal momento della comunicazione di termine dei lavori. Non viene consentito alcun cambio della destinazione d’uso, neppure nel caso di demolizione e ricostruzione, inoltre in questo tipo di interventi si dovrà avere cura di applicare le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di efficienza energetica. In particolare in caso di ampliamento dovrà essere ridotto del 20% l’impatto del riscaldamento (valore che sale al 50% per i casi di ricostruzione dopo abbattimento), per quello che riguarda il condizionamento, invece, non potranno essere utilizzati più di 30 Kw/h per metro quadrato per anno.













